Legge tedesca sugli imballaggi (VERPACKG)
Quando entrerà in vigore la legge sugli imballaggi?
La nuova legge sugli imballaggi (VerpackG) è entrata in
vigore il 1° gennaio 2019 e sostituisce la precedente ordinanza sugli
imballaggi (VerpackV).
Che rapporto vige tra l’ordinanza e la legge sugli imballaggi?
L’ordinanza sugli imballaggi (VerpackV) rappresenta
il quadro giuridico attualmente vigente e mantiene la sua validità fino
all’entrata in vigore della VerpackG.
A chi si rivolge questa regolamentazione?
La VerpackV e la VerpackG si rivolgono a tutti coloro
che immettono nel mercato imballaggi contenenti un bene che arrivano al
consumatore finale (ivi compresi materiali di riempimento). Sono dunque
interessati anche i venditori online. Vige il principio della
responsabilità ampliata sul prodotto, quindi chiunque commercializzi
imballaggi contenti beni è responsabile del loro ritiro e riutilizzo.
Cosa vige attualmente?
In base alla VerpackV la partecipazione a uno o più
sistemi di raccolta è obbligatoria fintantoché si tratti di imballaggi
di vendita che tipicamente arrivano al consumatore finale (privato o
alle categorie assimilabili) e che possono essere raccolti e
riutilizzati attraverso lo smaltimento nei rifiuti riciclabili, nel
vetro o nella carta.
Cosa cambia con la legge sugli imballaggi?
Sarà creato un organo centrale per potenziare la
trasparenza nel conferimento della licenza e supportare le istituzioni
esecutive nel contrastare le omissioni di licenza. L’obiettivo è creare
uno smaltimento dei rifiuti sostenibile e privo di concorrenza.
Oltre ad aumentare nettamente le quote per il riciclo dei materiali, la VerpackG puntualizzerà alcuni obblighi e definizioni.
Dal 01.Gennaio 2019 i produttori saranno tenuti a registrarsi
presso il nuovo organo centrale prima dell’immissione nel mercato degli
imballaggi. Senza tale registrazione gli imballaggi a partecipazione
obbligatoria a un sistema non possono essere messi in vendita dai
commercianti.
I nomi dei produttori saranno pubblicati sul sito
internet dell’organo centrale per garantire piena trasparenza a tutti
gli attori del mercato.
Nuovo obbligo di comunicazione dei dati (§10)
Oltre alla registrazione, i produttori
dovranno immediatamente trasmettere all’organo centrale anche i dati
apportati sugli imballaggi nel quadro di una partecipazione a un
sistema. Inoltre, deve essere data comunicazione delle modifiche dei
dati. Si dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:
- numero di registrazione;
- tipo di materiale e massa degli imballaggi in questione;
- nome del sistema all’interno del quale è stata effettuata la partecipazione;
- arco di tempo nel quale è avvenuta la partecipazione a un sistema.
Diversamente rispetto alla dichiarazione di
completezza, nel caso del nuovo obbligo di comunicazione non vi sono
soglie minime. Per questo motivo, anche chi immette nel mercato piccole
quantità deve comunicare all’organo centrale i propri dati in base alle
prescrizioni sopraindicate.
Poiché anche i sistemi sono tenuti a comunicare i
propri dati all’organo centrale, è possibile fare un semplice confronto
per garantire maggiore trasparenza.
Secondo l’organo centrale, il confronto dei dati sarà
effettuato già sulle quantità del 2018. Poiché, tuttavia, i dati
definitivi del 2018 saranno disponibili sono a inizio 2019 e l’organo
centrale riceverà tutte le comunicazioni a partire dal 1° gennaio 2019,
anche le valutazioni potranno essere effettuate solo a partire da quel
momento. Ad ogni modo, per ciò che concerne il contenuto, per i dati del
2018 fanno fede i requisiti indicati nell’ordinanza VerpackV.
Conferimento di incarichi a terzi (§33)
Pur continuando ad averne la
responsabilità, coloro che immettono nel mercato gli imballaggi potranno
conferire a terzi l’incarico di adempiere ai loro obblighi. Inoltre, i
terzi incaricati devono disporre dell’affidabilità richiesta.
Dalla trasferibilità a terzi sono esclusi i
sopracitati obblighi di registrazione (§9 VerpackG) e di comunicazione
dei dati (§10 VerpackG), che comunque possono essere predisposti da
terzi competenti. Le prescrizioni pratiche sulla procedura di
registrazione e comunicazione dei dati verranno impartite dall’organo
centrale.
Def Definizione ecologica degli oneri di licenza (§21)
Al momento di stabilire Al momento di stabilire gli oneri di partecipazione, in
futuro i sistemi saranno tenuti a prendere in considerazione anche dei
criteri ecologici. Questi cosiddetti “oneri di licenza a moduli” sono
pensati per incoraggiare i produttori a utilizzare materiali
d’imballaggio che siano costituiti (parzialmente) da materiali riciclati
o che possano essere riciclati per una percentuale elevata. A tal fine
l’organo centrale elabora dei criteri sotto la vigilanza specialistica
dell’Ufficio federale dell’ambiente (Umweltbundesamt). Per quanto
riguarda i dettagli degli oneri di licenza a moduli, ad oggi vi sono
ancora vari punti da chiarire. In base alle attuali considerazioni,
tuttavia, la Fondazione dell’organo centrale del registro degli
imballaggi (Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister) in
collaborazione con l’Ufficio federale dell’ambiente svilupperà nel corso
del 2018 uno standard minimo temporaneo con funzione di riferimento.
Nuove quote
Dal 1° gennaio 2019 i requisiti per il riutilizzo
degli imballaggi saranno più severi e dal 1° gennaio 2022 verranno
ulteriormente innalzati. Come media annuale, i sistemi sono tenuti a
destinare alla preparazione del riutilizzo o al riciclo almeno le
percentuali di imballaggi sotto indicate che partecipano a un sistema.
Quali sono le direttive per gli imballaggi che costituiscono le bottiglie riutilizzabili?
Nella VerpackG è stato incluso anche l’obiettivo di
una quota del 70 per cento per gli imballaggi che costituiscono le
bottiglie riutilizzabili.
Inoltre, l’obbligo del vuoto a rendere sugli
imballaggi delle bevande è stato ampliato. In futuro, infatti, anche per
le bevande alla frutta o verdura e per quelle con una percentuale
superiore al 50 per cento di derivati del latte vige l’obbligo del vuoto
a rendere.
La nuova legge sugli imballaggi prevede la creazione
di un cosiddetto organo centrale. Il 28 luglio 2017, i produttori, i
commercianti e le associazioni che promuovono i loro interessi hanno
ufficialmente costituito la Fondazione dell’organo centrale del registro
degli imballaggi (Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister) con
sede a Osnabrück.
Sistemi e gestori di soluzioni settoriali sono tenuti
a partecipare al finanziamento in base alla rispettiva percentuale di
mercato. L’organo centrale dispone di competenze sovrane e in qualità di
istituzione neutrale dovrà contribuire ad aumentare l’efficienza
nell’attuazione e stimolare la concorrenza. L’organo centrale è
sottoposto alla vigilanza specialistica dell’Ufficio federale
dell’ambiente.
Secondo la nuova VerpackG, le dichiarazioni di
completezza devono essere presentate annualmente all’organo centrale
entro il 15 maggio insieme ai relativi rapporti di verifica (§ 11 par.
1-3 VerpackG).
Continuano a essere esentati dalla presentazione
della dichiarazione di completezza coloro che, nell’anno solare
precedente, hanno immesso nel mercato per la prima volta:
- meno di 80 000 chilogrammi di vetro;
- meno di 50 000 chilogrammi di carta, cartoncino e cartone;
- meno di 30 000 chilogrammi di imballaggi in
alluminio, metalli ferrosi, imballaggi per bevande in cartone o altri
imballaggi composti (§ 11 par. 4 VerpackG).
Per quali imballaggi vige l’obbligo di partecipazione a un sistema?
Gli imballaggi a partecipazione obbligatoria a un
sistema vengono definiti come imballaggi di vendita e sovraimballaggi
contenenti un bene che, dopo il loro utilizzo, ricadono principalmente
sul consumatore come rifiuto. Per questo motivo devono avere una licenza
al 100%, indipendentemente dal soggetto effettivo sul quale lo
smaltimento ricade.
Con la nuova legge sugli imballaggi VerpackG entrerà
in vigore un nuovo obbligo di partecipazione a un sistema per i
sovraimballaggi, i quali hanno ora una definizione diversa rispetto a
quella contenuta nell’ordinanza VerpackV (cfr. § 3 paragrafo 1 comma 2
VerpackG) e in futuro saranno quindi equiparati agli imballaggi di
vendita.
In caso di inosservanza delle prescrizioni si può incorrere in sanzioni?
L’infrazione delle prescrizioni sopraindicate comporta una sanzione fino a 200 000,00 euro (§ 34 par. 1 e par. 2 VerpackG).
La legge sugli imballaggi VerpackG comprende incentivi per imballaggi ecosostenibili?
I sistemi duali sono tenuti a creare incentivi per promuovere il più possibile l’utilizzo
di materiali riciclabili e la riciclabilità dei materiali impiegati per
gli imballaggi. In quest’ottica, i sistemi duali sono tenuti a riferire
annualmente all’organo centrale e all’Ufficio federale dell’ambiente in
che modo sono state attuate le direttive.
LA
VA.ZI. ITALIA S.A.S. ha aderito alla nuova legge tedesca sugli
imballaggi di vendita (VERPACKG) e ha completato la registrazione presso
la Centrale di Osnabruck (Zentrale Stelle Verpackungsregister) con il seguente numero di registrazione :
DE1562886228642
Ha, inoltre, definito una collaborazione con la LANDBELL AG
con sede a Mainz (Germania), pagando regolarmente le tasse di
smaltimento in Germania, ed è pertanto abilitata alla corretta
spedizione delle merci trattate in Germania. Il codice cliente della
VA.ZI. ITALIA S.A.S.- ITALICUM.IT presso la LANDBELL AG è il seguente :
0004214100
Per
qualsiasi ulteriore informazione sul tema, relativamente alle attività
della VA.ZI. ITALIA S.A.S., potete contattarci al numero +39.091.532458 /
+39.338.5463569 oppure via mail a export@italicum.it